Associazione Cernuschese Astrofili APS

Osservatorio Astronomico Civico "Gabriele Barletta"

Una legge regionale protegge il cielo notturno

Grazie alla collaborazione tra le associazioni astrofile lombarde e la Regione Lombardia, il 27 marzo 2000 è stata approvata una legge che regolamenta le nuove installazioni di apparecchi illuminanti (delibera Giunta reg. n. 7/6162 – 20/09/2001). In questo articolo cercheremo di capire quali sono gli elementi che rendono questa normativa una delle più severe in materia di risparmio energetico e di lotta all’inquinamento luminoso

La legge considera inquinamento luminoso dell’atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di sopra della linea dell’orizzonte. A tale fine, in genere, le lampade non devono devono essere esposte, ma contenute nel vano ottico dell’apparecchio. Nel quadro di una riqualificazione degli impianti esistenti e di prossima realizzazione, quali saranno i compiti degli enti tenuti al rispetto della normativa?

Regione:
  • incentivare l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti;
  • aggiornare l’elenco degli Osservatori con gli eventuali nuovi che ne facciano richiesta e determinarne la relativa fascia di rispetto.
Provincia:
  • esercitare il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia elettrica da illuminazione esterna, provvedendo a diffondere i principi dettati dalla legge;
  • curare la redazione e la pubblicazione dell’elenco dei comuni interessati direttamente o indirettamente dalla presenza di osservatori astronomici, anche se fuori dall’ambito amministrativo di competenza, in quanto ricadenti nelle fasce di protezione indicate;
  • aggiornare l’elenco a seconda delle variazioni disposte dalla Regione.
Comuni:
  • adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, i piani d’illuminazione che disciplinano le nuove installazioni;
  • autorizzare i progetti di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
  • concordare, con gli osservatori, specifiche indicazioni per l’eventuale revoca delle deroghe relative alle sorgenti di luce nelle zone tutelate;
  • provvedere, tramite controlli periodici diretti o a seguito di richiesta degli osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l’applicazione della legge negli ambiti territoriali di competenza, sia da parte dei soggetti pubblici, che privati;
  • emettere apposite ordinanze per la migliore applicazione dei presenti criteri e per contenere l’inquinamento luminoso ed i consumi energetici connessi all’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
  • provvedere, anche su richiesta degli osservatori astronomici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dai presenti criteri; disporre per la modifica, la sostituzione o la normalizzazione degli stessi, entro un anno dalla notifica della constatata inadempienza e, decorso questo termine, improrogabilmente entro sessanta giorni;
  • provvedere, tramite i comandi di polizia municipale, ad individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento per i veicoli in transito e disporre immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei presenti criteri;
  • adottare, se non rientrano nelle fasce di protezione degli osservatori protetti, i criteri previsti per tali aree, mediante appositi regolamenti;
  • applicare sanzioni amministrative (art. 8), impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo
Osservatori
astronomici:
  • segnalare, alle autorità territoriali competenti, ed in primo luogo ai comuni, gli apparecchi di illuminazione non rispondenti ai presenti criteri requisiti richiedendone l’intervento affinché essi vengano modificati, sostituiti o comunque uniformati ai criteri medesimi;
  • collaborare con i comuni, le comunità montane e le province, nonché la Regione, per una migliore e puntuale applicazione dei presenti criteri, secondo le loro specifiche competenze;
  • richiedere ai comuni controlli periodici per garantire il rispetto e l’applicazione dei presenti criteri sugli ambiti territoriali di competenza, da parte di soggetti pubblici e privati;
  • richiedere ai comuni la verifica, la rimozione e l’adeguamento dei punti luce non corrispondenti ai presenti criteri.

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